L'amministrazione locale e lo sviluppo economico del territorio

La regionalizzazione degli strumenti della programmazione negoziata

Nel 2001, le competenze istituzionali in materia di patti territoriali, contratti d'area e contratti di programma sono stati trasferiti dal Ministero dell'Economia al Ministero delle Attività Produttive, a seguito della riforma dei Ministeri avviata con il decreto legislativo n.300/1999. Il regolamento di organizzazione del Ministero delle Attività Produttive (DPR 26 Marzo 2001) individua nel Dipartimento per le imprese, Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese, il soggetto istituzionale statale responsabile dei principali strumenti della programmazione negoziata.

In base alle disposizioni normative sopra richiamate gli strumenti della programmazione negoziata hanno intrapreso un percorso normativo ed "operativo", in direzione del decentramento amministrativo e della maggiore autonomia di poteri riconosciuta alle Regioni e agli Enti Locali, consolidatosi all'indomani del formale ingresso dell'ordinamento costituzionale italiano del principio di sussidiarietà.

Il notevole ampliamento del potere legislativo regionale, anche in materia di sviluppo locale, ha, in sostanza, disegnato un sistema regionale assai meno dipendente dallo Stato, anche se, ovviamente, vi sono ragioni di unità nazionale, che non possono non continuare a sussistere. Lo spostamento sull'asse regionale delle politiche di sviluppo programmato vede le Regioni coinvolte a pieno titolo nella gestione degli strumenti di programmazione negoziata. Ciò è tanto più vero, se si guarda al contenuto della legge 18 Ottobre 2001, n° 3 che ha riformato il titolo V della Costituzione.

Da questo punto di vista deve essere sottolineato che, negli ultimi anni, i governi regionali, anche attraverso la redazione dei nuovi Programmi regionali di sviluppo (Prs) e il cofinanziamento in sedi di programmazione comunitaria, sono impegnati a promuovere, prevedere e coordinare azioni finalizzate alla realizzazione degli interventi, previsti nei patti territoriali, contratti d'area e di programma. In particolare, la riforma del titolo V della Costituzione è strettamente legata all'esigenza di dare avvio alla ridefinizione del ruolo nell'Intesa istituzionale di programma. Questa è stata definita, dalla delibera CIPE del marzo 1997, quale "l'ordinaria modalità del rapporto tra Governo nazionale e Giunta di ciascuna Regione e Provincia autonoma, per favorire lo sviluppo, in coerenza con la progressiva trasformazione dello Stato, in senso federalista".

Le Regioni hanno condiviso tale impostazione, ritenendo che lo strumento dell'intesa avesse le potenzialità per assolvere un ruolo importante nella fase dei mutamenti istituzionali ed amministrativi. Tuttavia, oggi l'Intesa istituzionale di programma agisce in un quadro istituzionale e finanziario assai diverso rispetto al contesto di avvio (legge 662/1996), almeno sotto questi profili:

Le esperienze realizzate concretamente dalle Intese istituzionali di programma, nelle diverse aree territoriali del Paese, hanno condotto gli stessi rappresentanti delle Regioni a individuare, in sede di Conferenza Stato - Regioni, alcune criticità:

Più in generale, l'Intesa non può più funzionare come esclusiva cornice programmatoria riservata alle aree depresse, o come azione diretta alla ripartizione delle risorse a livello regionale, ma va utilizzata quale strumento prioritario per decidere congiuntamente politiche di intervento, mirate su un territorio regionale e implicanti competenze congiunte.

Franco Astengo
Savona - 17 Luglio 2004