La Legge 30

Schema delle tipologie lavorative

A cura di Marco De Silva (centro confederale CGIL Liguria e CdLM di Genova - Agosto 2003)

Tipologia contrattualeCos'èChi può essere assuntoChi può assumereCasi previsti e durataModalità e regolamentazioneNote
1. Somministrazione di lavoro (art. 20-28)Fornitura professionale di manodopera in cui un soggetto (utilizzatore) si rivolge ad altro soggetto, (somministratore) a ciò autorizzato (art.4-5)TuttiQualsiasi datore di lavoro.A tempo indeterminato o a tempo determinato32 casi previsti comunque + rinvio alla contrattazione collettivaIn caso di s.t.i . si applica la disciplina generale dei rapporti di lavoro; in caso di s.t.d . è soggetto alla disciplina del D.Lgs.368/01Forma scritta
2. Lavoro Intermittente (art. 33-40)È il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittenteTutti. È prevista una apposita indennità nei periodi in cui il lavoratore garantisce la propria disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazioneQualsiasi datore di lavoroEsigenze individuate dalla contrattazione collettiva entro 9 mesi.In via sperimentale e da subito per disoccupati fino a 25 anni e con più di 45 iscritti alle liste di mobilità /collocamentoDecreto del MLPS in caso di ritardi della contrattazione collettiva nel disciplinare il lavoro intermittenteForma scritta ai fini della prova
3. Lavoro Ripartito (art. 41-45)È uno speciale contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori assumono in solido l'adempimento di un' unica ed identica obbligazione lavorativaTuttiQualsiasi datore di lavoroÈ demandato alle previsioni dei contratti collettiviÈ demandata alla contrattazione collettiva ed in loro assenza alla disciplina generale del lavoro subordinatoForma scritta ai fini della prova
4. Lavoro a Tempo Parziale (art. 46) (norme di modifica ai Decreti Legislativi n° 61/00 e 100/01)Rapporto di lavoro in cui l'orario fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, risulti comunque inferiore all'orario normale di lavoro o l'eventuale minore orario fissato dai contratti collettiviTuttiQualsiasi datore di lavoroPart-time orizzontale: la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro; Part-time verticale: l'attività lavorativa viene svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, mese o anno; Part-time misto: quello che si svolge secondo una combinazione delle due modalità precedentiI contratti collettivi stabiliranno il tetto massimo del lavoro supplementare effettuabili nella giornata lavorativa, le causali di richiesta consentita e le conseguenze del superamento delle ore supplementari stesse: non sempre necessario il consenso del lavoratore; può essere sanzionato il rifiuto ma non può comportare il licenziamento (imme-diato). Possibili clausole flessibili: variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa) e clausole elastiche (variazione in aumento della durata della prestazio-ne nel part-time verticale o misto). Anche per queste si rimanda alla contrattazione collettiva nazionale, territoriale ed in molti casi anche aziendale
5. Apprendistato (art. 47-53):A. per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazioneB. professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico professionaleC. per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazioneÈ uno speciale rapporto di lavoro subordinato in forza del quale l'imprenditore, nell'utilizzare l'opera dell'apprendista, è obbligato a fornire a quest'ultimo l'insegnamento necessario al raggiungimento della capacità tecnica propria del lavoratore qualificato.

Il datore di lavoro che ricorre all'apprendistato beneficia di due agevolazioni: l'esclusione degli apprendisti dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e da contratti collettivi e la riduzione dei contributi previdenziali da versare

A. A giovani con 15 anni compiuti; B. giovani con età compresa tra i 18 ed i 29 anni;C. giovani con età compresa tra i 18 ed i 29 anniTutti i datori di lavoro in tutti i settori di attività per tutte e tre le tipologie di contratto di apprendistatoA. durata non superiore a 3 anni;B. durata sarà stabilita dai contratti collettivi nazionali o regionali e comunque dovrà essere compresa tra 2 e 6 anni;C. durata rimessa alle Regioni d'intesa con le parti sociali, le Università e le altre istituzioni formativePer tutte le tipologie il numero complessivo degli apprendisti che un datore di lavoro può assumere non può superare il 100% delle maestranze qualificate e specializzate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Comunque possono essere sempre assunti almeno 3 apprendisti. Norme specifiche per il settore artigiano. Per la tipologia b) previsione di monte ore di formazione interna o esterna di almeno 120 ore per anno di durata
6. Contratto d'Inserimento (art. 54-59)È un contratto di lavoro diretto a realizzare mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro di una serie di categorie di persone1. soggetti di età 18/29 anni;2. disoccupati lunga durata 29/32 anni;3. lavoratori + 50 anni privi di lavoro;4. chi desideri riprendere a lavorare e non lo abbia fatto negli ultimi due anni;5. donne qualsiasi età in zone occupazione femminile penalizzata;6. persone affette da gravi handicap fisici, psichici, sensoriali1. Enti pubblici economici, imprese e loro consorzi;2. gruppi di imprese;3. associazioni professionali, socio-culturali e sportive;4.fondazioni;5. enti di ricerca, pubblici e privati;6. organizzazioni e associazioni di categoriaDefinizione di un progetto individuale di inserimento finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo. Durata: tra i 9 ed i 18 mesi (36 mesi per portatori di handicap); contratto non rinnovabile tra le stesse partiContrattazione nazionale territoriale, ed i contratti collettivi aziendali (anche all'interno degli enti bilaterali) determinano le modalità di definizione dei piani individuali d'inserimento (anche attraverso il ricorso ai fondi interprofessionali per la formazione continua)Forma scritta(in mancanza contratto nullo e assunzione a tempo indeterminato)
7. Tirocini estivi di orientamento (art. 60)Tirocinii promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane, che regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso l'università e istituti scolastici di ogni ordine e grado con fini addestrativi e di orientamento praticoAdolescenti e giovani (dai 14 ai 25 anni); eventuali borse lavoro non possono superare l'importo massimo mensile di Euro 600,00Qualsiasi datore di lavoroDurata non superiore a tre mesi e svolge tra la fine dell'anno scolastico e l'inizio di quello successivoNon previsti limiti percentuali massimi per l'impiego di giovani in tirocinio estivo, salvo previsioni diverse dei contratti collettivi
8. Lavoro a Progetto (art.61-69) Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente perso-nale senza vincolo di subordinazione ricondu-cibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal commit-tente e gestiti autonoma- mente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente ed indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativaSono esclusi:1. agenti e rappresentanti;2. professioni intellettuali (per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in albi);3. attività di collaborazione svolte per associazioni e società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva;4. componenti organi amministrazione e controllo delle società;5. partecipanti a collegi e commissioni;6. coloro che percepiscono pensione di vecchiaiaSalve diverse intese può essere svolto presso più committentiDurata determinata o determinabile; i contratti di collaborazione attuali che non possono essere ricondotti ad un progetto o a una fase di esso, mantengono la loro validità per un altro anno; termini diversi anche superiori all'anno, possono essere stabiliti da accordi sindacali in sede aziendaleI contratti di lavoro si risolvono al momento della realizzazione del progetto, o del programma o della fase di esso che ne costituisce l'oggettoForma scritta ai fini della prova
9. Lavoro Occasionale (art. 61)Tutti i rapporti di durata complessiva non superiori a 30 giorni nel corso dell'anno solare, con lo stesso committente, salvo che il compenso non superi Euro 5000,00TuttiQualsiasi datore di lavoro
10. Lavoro Accessorio (art. 70-74)Attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro ovvero in procinto di uscirne1. Disoccupati da oltre un anno;2. casalinghe, studenti e pensionati;3. disabili e soggetti in comunità di recupero;4. extracomunitari regolari nei 6 mesi successivi alla perdita del posto di lavoro.Tali soggetti comunicano loro disponibilità ai Servizi per l'Impiego (viene rilasciata una tessera magnetica a loro spese) Qualsiasi datore di lavoro. Per: piccoli lavori domestici straordinari, assistenza domiciliare a bambini e anziani handicappati; insegnamento privato suppl.; giardinaggio, pulizia e manutenzione edifici e monumenti; realizzazioni manifestazioni sportive, culturali, caritatevoli; collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato o solidarietàDurata complessiva non superiore a 30 giorni nell'anno solare e compensi non superiori a € 3000,00Corrispettivo del lavoro accessorio regolato con buoni del valore di € 7,50 (al lavoratore spettano € 5,80 nette per buono consegnato). Compenso esente da ogni imposizione e non incide sullo status disoccupatoEntro 60 gg. con Decreto il MLPS regolamenterà criteri, modalità, soggetti ed enti concessionari)