A cura di Marco De Silva (centro confederale CGIL Liguria e CdLM di Genova - Agosto 2003)
Tipologia contrattuale | Cos'è | Chi può essere assunto | Chi può assumere | Casi previsti e durata | Modalità e regolamentazione | Note |
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1. Somministrazione di lavoro (art. 20-28) | Fornitura professionale di manodopera in cui un soggetto (utilizzatore) si rivolge ad altro soggetto, (somministratore) a ciò autorizzato (art.4-5) | Tutti | Qualsiasi datore di lavoro.A tempo indeterminato o a tempo determinato | 32 casi previsti comunque + rinvio alla contrattazione collettiva | In caso di s.t.i . si applica la disciplina generale dei rapporti di lavoro; in caso di s.t.d . è soggetto alla disciplina del D.Lgs.368/01 | Forma scritta |
2. Lavoro Intermittente (art. 33-40) | È il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente | Tutti. È prevista una apposita indennità nei periodi in cui il lavoratore garantisce la propria disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione | Qualsiasi datore di lavoro | Esigenze individuate dalla contrattazione collettiva entro 9 mesi.In via sperimentale e da subito per disoccupati fino a 25 anni e con più di 45 iscritti alle liste di mobilità /collocamento | Decreto del MLPS in caso di ritardi della contrattazione collettiva nel disciplinare il lavoro intermittente | Forma scritta ai fini della prova |
3. Lavoro Ripartito (art. 41-45) | È uno speciale contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori assumono in solido l'adempimento di un' unica ed identica obbligazione lavorativa | Tutti | Qualsiasi datore di lavoro | È demandato alle previsioni dei contratti collettivi | È demandata alla contrattazione collettiva ed in loro assenza alla disciplina generale del lavoro subordinato | Forma scritta ai fini della prova |
4. Lavoro a Tempo Parziale (art. 46) (norme di modifica ai Decreti Legislativi n° 61/00 e 100/01) | Rapporto di lavoro in cui l'orario fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, risulti comunque inferiore all'orario normale di lavoro o l'eventuale minore orario fissato dai contratti collettivi | Tutti | Qualsiasi datore di lavoro | Part-time orizzontale: la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro; Part-time verticale: l'attività lavorativa viene svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, mese o anno; Part-time misto: quello che si svolge secondo una combinazione delle due modalità precedenti | I contratti collettivi stabiliranno il tetto massimo del lavoro supplementare effettuabili nella giornata lavorativa, le causali di richiesta consentita e le conseguenze del superamento delle ore supplementari stesse: non sempre necessario il consenso del lavoratore; può essere sanzionato il rifiuto ma non può comportare il licenziamento (imme-diato). Possibili clausole flessibili: variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa) e clausole elastiche (variazione in aumento della durata della prestazio-ne nel part-time verticale o misto). Anche per queste si rimanda alla contrattazione collettiva nazionale, territoriale ed in molti casi anche aziendale | |
5. Apprendistato (art. 47-53):A. per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazioneB. professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico professionaleC. per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione | È uno speciale rapporto di lavoro subordinato in forza del quale l'imprenditore, nell'utilizzare l'opera dell'apprendista, è obbligato a fornire a quest'ultimo l'insegnamento necessario al raggiungimento della capacità tecnica propria del lavoratore qualificato. Il datore di lavoro che ricorre all'apprendistato beneficia di due agevolazioni: l'esclusione degli apprendisti dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e da contratti collettivi e la riduzione dei contributi previdenziali da versare | A. A giovani con 15 anni compiuti; B. giovani con età compresa tra i 18 ed i 29 anni;C. giovani con età compresa tra i 18 ed i 29 anni | Tutti i datori di lavoro in tutti i settori di attività per tutte e tre le tipologie di contratto di apprendistato | A. durata non superiore a 3 anni;B. durata sarà stabilita dai contratti collettivi nazionali o regionali e comunque dovrà essere compresa tra 2 e 6 anni;C. durata rimessa alle Regioni d'intesa con le parti sociali, le Università e le altre istituzioni formative | Per tutte le tipologie il numero complessivo degli apprendisti che un datore di lavoro può assumere non può superare il 100% delle maestranze qualificate e specializzate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Comunque possono essere sempre assunti almeno 3 apprendisti. Norme specifiche per il settore artigiano. Per la tipologia b) previsione di monte ore di formazione interna o esterna di almeno 120 ore per anno di durata | |
6. Contratto d'Inserimento (art. 54-59) | È un contratto di lavoro diretto a realizzare mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro di una serie di categorie di persone | 1. soggetti di età 18/29 anni;2. disoccupati lunga durata 29/32 anni;3. lavoratori + 50 anni privi di lavoro;4. chi desideri riprendere a lavorare e non lo abbia fatto negli ultimi due anni;5. donne qualsiasi età in zone occupazione femminile penalizzata;6. persone affette da gravi handicap fisici, psichici, sensoriali | 1. Enti pubblici economici, imprese e loro consorzi;2. gruppi di imprese;3. associazioni professionali, socio-culturali e sportive;4.fondazioni;5. enti di ricerca, pubblici e privati;6. organizzazioni e associazioni di categoria | Definizione di un progetto individuale di inserimento finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo. Durata: tra i 9 ed i 18 mesi (36 mesi per portatori di handicap); contratto non rinnovabile tra le stesse parti | Contrattazione nazionale territoriale, ed i contratti collettivi aziendali (anche all'interno degli enti bilaterali) determinano le modalità di definizione dei piani individuali d'inserimento (anche attraverso il ricorso ai fondi interprofessionali per la formazione continua) | Forma scritta(in mancanza contratto nullo e assunzione a tempo indeterminato) |
7. Tirocini estivi di orientamento (art. 60) | Tirocinii promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane, che regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso l'università e istituti scolastici di ogni ordine e grado con fini addestrativi e di orientamento pratico | Adolescenti e giovani (dai 14 ai 25 anni); eventuali borse lavoro non possono superare l'importo massimo mensile di Euro 600,00 | Qualsiasi datore di lavoro | Durata non superiore a tre mesi e svolge tra la fine dell'anno scolastico e l'inizio di quello successivo | Non previsti limiti percentuali massimi per l'impiego di giovani in tirocinio estivo, salvo previsioni diverse dei contratti collettivi | |
8. Lavoro a Progetto (art.61-69) | Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente perso-nale senza vincolo di subordinazione ricondu-cibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal commit-tente e gestiti autonoma- mente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente ed indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa | Sono esclusi:1. agenti e rappresentanti;2. professioni intellettuali (per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in albi);3. attività di collaborazione svolte per associazioni e società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva;4. componenti organi amministrazione e controllo delle società;5. partecipanti a collegi e commissioni;6. coloro che percepiscono pensione di vecchiaia | Salve diverse intese può essere svolto presso più committenti | Durata determinata o determinabile; i contratti di collaborazione attuali che non possono essere ricondotti ad un progetto o a una fase di esso, mantengono la loro validità per un altro anno; termini diversi anche superiori all'anno, possono essere stabiliti da accordi sindacali in sede aziendale | I contratti di lavoro si risolvono al momento della realizzazione del progetto, o del programma o della fase di esso che ne costituisce l'oggetto | Forma scritta ai fini della prova |
9. Lavoro Occasionale (art. 61) | Tutti i rapporti di durata complessiva non superiori a 30 giorni nel corso dell'anno solare, con lo stesso committente, salvo che il compenso non superi Euro 5000,00 | Tutti | Qualsiasi datore di lavoro | |||
10. Lavoro Accessorio (art. 70-74) | Attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro ovvero in procinto di uscirne | 1. Disoccupati da oltre un anno;2. casalinghe, studenti e pensionati;3. disabili e soggetti in comunità di recupero;4. extracomunitari regolari nei 6 mesi successivi alla perdita del posto di lavoro.Tali soggetti comunicano loro disponibilità ai Servizi per l'Impiego (viene rilasciata una tessera magnetica a loro spese) | Qualsiasi datore di lavoro. Per: piccoli lavori domestici straordinari, assistenza domiciliare a bambini e anziani handicappati; insegnamento privato suppl.; giardinaggio, pulizia e manutenzione edifici e monumenti; realizzazioni manifestazioni sportive, culturali, caritatevoli; collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato o solidarietà | Durata complessiva non superiore a 30 giorni nell'anno solare e compensi non superiori a € 3000,00 | Corrispettivo del lavoro accessorio regolato con buoni del valore di € 7,50 (al lavoratore spettano € 5,80 nette per buono consegnato). Compenso esente da ogni imposizione e non incide sullo status disoccupato | Entro 60 gg. con Decreto il MLPS regolamenterà criteri, modalità, soggetti ed enti concessionari) |