Precarietà del lavoro
Conseguenze
Esso determina:
- un ferreo comando sul lavoro da parte del capitale, con tutto ciò che ne consegue in termini di controllo sull'organizzazione del lavoro da parte delle imprese e di peggioramento delle condizioni di lavoro (ritmi, sicurezza, ecc.);
- un peggioramento, spesso ai limiti della ingestibilità, del rapporto tra tempo di vita e tempo di lavoro;
- una riduzione dei salari, e, quindi, da un lato, delle entrate contributive (e delle pensioni) e, dall'altro, delle entrate fiscali (e dei servizi sociali). Per questa via contribuisce allo smantellamento dello Stato sociale, aprendo così spazi per la privatizzazione dei servizi;
- un peggioramento della professionalità e quindi sia della qualità dei servizi che dell'efficienza produttiva;
- una riduzione della domanda di beni di consumo che pone le condizioni per uno stato endemico di stagnazione economica che mantiene un elevato tasso di disoccupazione, funzionale al controllo del conflitto sociale.
Gli anni '90
La parabola legislativa
Nel primo paragrafo sulla "parabola legislativa" si è già vista la progressione della precarietà del lavoro a partire dagli anni '90, dopo che le confederazioni sindacali hanno assunto la flessibilità del lavoro come necessaria ai fini dell'aumento dell'occupazione, effetto mai dimostrato, né dimostrabile, ma aspetto centrale dell'ideologia neoliberista.
[Lo stesso Pietro Ichino, illustre giuslavorista dell'area "liberal" dell'Ulivo, deve riconoscere questa semplice verità, pur essendo un acerrimo avversario dell'art. 18, al punto da aver ispirato, in qualità di esperto del governo D'Alema, un disegno di legge che "Il Sole-24 ore" del 7/9/98 definiva in termini entusiastici ("Una riforma di ampio respiro è stata messa a punto dal senatore Franco Debenedetti DS, che propone una nuova disciplina del recesso: un unico regime che riduca l'inamovibilità del lavoratore e la rigidità nella tutela contro il licenziamento individuale... in sintesi... in prima fila cadrebbe la disposizione che vieta il licenziamento se non per giusta causa o giustificato motivo. In cambio, viene previsto un lungo preavviso di licenziamento, da 6 a 12 mesi per i lavoratori subordinati di aziende con più di 15 dipendenti e da 3 a 6 mesi in tutti gli altri casi..., con il pagamento di un'indennità"). Infatti, in un recente volume ("Non basta dire no", Mondatori 2002) ammette che "i risultati della ricerca economica non consentono di affermare che a un aumento della libertà di licenziamento corrisponderebbe né una riduzione del nostro tasso di disoccupazione né un aumento della competitività delle nostre imprese"].
Da questo punto di vista, le politiche del governo di destra si pongono in continuità con quelle del Centrosinistra.
Ci sono, tuttavia, significativi elementi di differenza, che hanno contribuito a produrre il cambiamento di rotta della CGIL rispetto alle tematiche relative ai diritti. In particolare:
- Fino al 2001 il contratto a tempo indeterminato resta il contratto standard, mentre gli altri tipi di rapporti di lavoro rappresentano delle eccezioni alla regola (lavori "atipici"), sempre più frequenti e multiformi, ma ancora eccezioni da motivare e regolamentate dalla contrattazione collettiva. Dopo il decreto che liberalizza il rapporto di lavoro a termine, il contratto a tempo indeterminato è solo uno dei tanti. Gli altri contratti non sono più eccezioni, non richiedono più motivazioni particolari.
- La legge 30 regola il lavoro come una merce qualsiasi. È significativa, anche dal punto di vista simbolico, l'estensione del contratto di somministrazione (contratto tipico del diritto commerciale) al lavoro. L'art. 1559 del codice civile definisce il contratto di somministrazione come un contratto che regola "... prestazioni periodiche o continuative di cose". Prima si somministrava l'acqua, il gas, l'energia elettrica... ora si può somministrare (a tempo determinato o indeterminato!) anche il lavoro. Mettendo insieme gli effetti dei tre principali interventi della destra in materia di lavoro, c'è da chiedersi se il diritto del lavoro conservi una sua autonomia rispetto al diritto commerciale.
- Cambia anche il rapporto tra legge e contratto. In passato la legge fissava le regole essenziali in materia di lavoro ed il ruolo della contrattazione era quello di estenderli. Dopo la legge 30 abbiamo la deregolamentazione del lavoro per legge ed il ruolo del contratto diventa quello di contenerla e controllarla.
Le differenze, quindi, non sono solo quantitative, ma anche qualitative. Restano comunque gravissime le responsabilità del Centrosinistra e dei sindacati sia per le politiche di precarizzazione del lavoro che hanno aperto la strada all'opera di macelleria sociale della destra, sia per la devastazione culturale che hanno prodotto tra i lavoratori avallando tutti gli assi centrali del pensiero unico neoliberista.
La destra deregolamenta il lavoro
Come sottolinea Alfonso Gianni nella sua relazione (dalla quale sono riprese le considerazioni che seguono dal punto 1 al 3) al seminario nazionale sulla legge 30 organizzato dal PRC all'inizio di Luglio, quando parliamo di flessibilità e precarizzazione del rapporto di lavoro (la tipologia contrattuale) e della prestazione lavorativa (l'organizzazione materiale del lavoro), parliamo dei tre decreti già citati e del d.d.l. 848 bis.
1 - Il decreto sui contratti di lavoro a tempo determinato del 2001
Elimina qualsiasi causale per l'attivazione di questi contratti, cancellando definitivamente la L. 260/1962. Si arriva al decreto come applicazione di una direttiva UE e senza raggiungere il cd. "avviso comune", perché la CGIL si dissocia. Si ha quindi la liberalizzazione del contratto a termine, con le conseguenze già viste.
2 - Il decreto sull'orario di lavoro dell'Aprile 2003
Anch'esso deriva da una direttiva UE ed anche in questo caso la CGIL non firma l'"avviso comune". La gigantesca novità sta nel fatto che sparisce la durata della giornata lavorativa. Siccome si stabilisce che il riposo cui ha diritto il lavoratore è di 11 ore continuative entro le 24, ne deriva che (fatto salvo il tetto degli straordinari, che però non viene più fissato trimestralmente, ma annualmente) il lavoratore può anche avere una giornata lavorativa di 13 ore. Poi, durante la settimana o il mese, ci può essere uno stemperamento dell'orario che faccia tornare i conti rispetto all'orario settimanale normale (40 ore) più lo straordinario calcolato su base annua. Ciò flessibilizza la gestione del tempo di lavoro, sottraendola al controllo del lavoratore e dei sindacati. Il decreto sui contratti a termine e la L. 30 flessibilizzano il rapporto di lavoro, questo decreto flessibilizza la prestazione lavorativa. Inoltre si eliminano tutte le garanzie relative al lavoro notturno per minori, donne ed inabili al lavoro. Il part-time può avere ogni giorno durata diversa.
3 - Il d.d.l. 848 bis
Il d.d.l. 848 bis, quello che contiene l'attacco diretto all'art. 18, è momentaneamente fermo in Parlamento. La ragione sta, probabilmente, nel fatto che, come si vedrà, dopo l'approvazione della L. 30 non è più indispensabile per le imprese. Comunque, presumibilmente, coi tempi che si riterranno opportuni sarà approvato per sancire la vittoria padronale anche su questo terreno.
4 - Lo schema di decreto legislativo attuativo della legge 30
Interviene sul mercato del lavoro, sull'art. 18, sulle nuove (e non) tipologie contrattuali, sul ruolo del sindacato.
- Riguardo all'organizzazione del mercato del lavoro, abbiamo la totale privatizzazione del sistema del collocamento pubblico, già intaccato dal Centrosinistra (D.lgs. 469/1997) con la creazione di soggetti privati autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro ed alla selezione della manodopera. Vengono create le Agenzie per il lavoro (rispettati determinati requisiti: forma societaria, capitale sociale [di entità piuttosto limitata], autorizzazione del Ministero, accreditamento della Regione) che svolgeranno attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, ricollocazione professionale.
- Attraverso la variazione delle norme relative al trasferimento dell'azienda, si opera l'aggiramento dell'art. 18. Si prevede, infatti, che sia possibile cedere "parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del trasferimento". Finora poteva essere ceduto un ramo di un'azienda solo se preesisteva il requisito della sua autonomia funzionale. Ora questo requisito può essere identificato al momento del trasferimento dagli stessi imprenditori! C'è quindi la possibilità per l'impresa di creare strumentali e temporanee condizioni di autonomia di un settore di lavoro, per trasferire il personale ad aziende collegate che abbiano meno di 16 dipendenti. Solo il referendum sull'art. 18 poteva vanificare questa norma rendendola inutile, perché estendeva la tutela "reale" al di sotto della soglia dei 15 dipendenti.
- Riguardo alle tipologie contrattuali nuove o modificate, si rinvia alle schede allegate. Accenniamo brevemente solo alla somministrazione di lavoro. Le agenzie di somministrazione di lavoro sostituiscono le agenzie interinali, infatti "somministrano" lavoro ad imprese che lo utilizzano. Secondo la vecchia normativa, il lavoro interinale era, pareva per sua natura, a tempo determinato, invece il lavoro somministrato può essere anche a tempo indeterminato. In astratto, sarà possibile lavorare tutta la vita in un luogo di lavoro senza essere dipendente dell'impresa che lo gestisce! Ricordiamo anche che ormai le tipologie contrattuali sono più di 40.
- Riguardo al ruolo del sindacato, c'è l'attribuzione di funzioni di collocamento e di certificazione dei contratti. I contratti di lavoro intermittente, ripartito, a tempo parziale ed a progetto possono essere certificati, su richiesta delle parti, al fine di ridurre il possibile contenzioso in materia di qualificazione dei rapporti di lavoro.La certificazione ne determina il pieno valore giuridico. Possono certificare i contratti diversi soggetti, tra i quali gli enti bilaterali ( "organismi costituiti ad iniziativa di una o più associazione dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative"). Sono soggetti (che peraltro già esistono su iniziativa autonoma e concertativa con altre prerogative), dunque, di cui sono chiamati a far parte i sindacati confederali. Essi, certificando i contratti, daranno il loro assenso a transazioni riguardo a diritti e tutele dei lavoratori. Si chiede ai sindacati di farsi formalmente garanti di rinunce a diritti in cambio di un posto di lavoro. Gli si chiede anche di configurarsi come soggetti privi di qualsiasi mandato da parte del lavoratore. Lo schema di decreto prevede anche che gli enti bilaterali possano svolgere ruolo di intermediazione di lavoro (collocamento), mescolando la funzione di rappresentanza contrattuale con quella di poter "piazzare" i propri iscritti. La CGIL è duramente contraria a questa normativa, ma ciò non impedirà, probabilmente, la costituzione degli enti bilaterali come sono definiti dal decreto.
Sergio Casanova
Responsabile Regionale Formaizone e Programma
Genova - 6 Ottobre 2003